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Sempre punibile l'omessa dichiarazione di titolarità di diritti reali del richiedente il patrocinio a spese dello Stato
2009
L’autore analizza il delitto di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002, con particolare riferimento ai casi in cui l’omessa dichiarazione da parte del richiedente il patrocinio a spese dello Stato, della titolarità di diritti reali su beni immobili e/o mobili registrati, non avrebbe comunque comportato il superamento della soglia massima di reddito per l’ammissione al beneficio. In tali casi l’omissione si presenta in realtà inoffensiva, dovendo essere individuati i beni protetti dall’art. 95, t.u. spese di giustizia, sia nella fede pubblica, sia nel patrimonio dello Stato, che non viene posto in pericolo qualora il giudice avrebbe in ogni caso accolto l’istanza.
Riflessi processuali del comportamento assunto in mediazione: la sorte delle spese di giudizio in una prospettiva comparatistica
2011
La disciplina delle spese in presenza di reclamo all'Agenzia delle Entrate
2012
Commento agli artt. 610, 612, 613, 614, 615 e 616 c.p.p.
2008
Il commento ha ad oggetto il ricorso per cassazione, in particolare la disciplina relativa al procedimento. In primis vengono analizzati gli atti introduttivi, con particolare riferimento alla disciplina dell'inammissibilità e all'assegnazione dei ricorsi inclusa la sezione ad hoc istituita per il primo vagli di ammissibilità. In seguito si affrontano le questioni attinenti alla sospensione dell'esecuzione della condanna civile, alla difesa tecnica, alle regole del dibattimento, alla deliberazione e pubblicazione della sentenza e infine alle spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso. L'analisi è corredata degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinal…
La rifusione delle spese processuali sostenute dall'assolto
2017
Nel quadro delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dal procedimento penale, per chi vi è sottoposto, si collocano le spese processuali, intese in senso lato. Per il caso di assoluzione, a differenza di nuovi ordinamenti, il nostro non prevede un sistema di rifusione delle spese sostenute da parte dell'imputato. Il contributo si incentra sulla prospettiva de iure condendo di una riforma che consenta all'innocente di recuperare gli esborsi effettuati nel corso della vicenda giudiziaria per apprestare la propria difesa tecnica.
La rifusione delle spese legali sostenute dall'assolto. Un problema aperto
2018
A prescindere dai suoi esiti, il processo penale può generare per chi ne è il protagonista una serie di conseguenze pregiudizievoli. Nel quadro dei "danni da attività giudiziaria", si inscrivono le spese sostenute dall'accusato per la propria difesa. Esse rimangono, infatti, a carico di quest'ultimo, anche in caso di assoluzione. Una simile contraddizione - che non può essere risolta sul piano del patrocinio a spese dello Stato - richiederebbe una rimeditazione del sistema e una corrispondente riforma, anche alla luce dei principi fondamentali e, in particolare, in considerazione dell'art. 2 Cost. In questa prospettiva, si rivela particolarmente utile un approccio comparatistico, rivolto ve…
Il creditore deve sostenere le sole spese necessarie per mantenere in esistenza il bene pignorato
2016
Lo scritto affronta il tema relativo alla individuazione del soggetto che deve sostenere le spese di manutenzione del bene pignorato.
Commento agli artt. 341-346 c.p.p.
2008
Il commento ha ad oggetto le condizioni di procedibilità, in particolare l'istanza di procedimento, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere, che vengono anzitutto inquadrate nel sistema e poi analizzate dall'Autrice mettendo in evidenza gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali più significativi. Viene analizzata altresì la disciplina in caso di difetto di una condizione di procedibilità, con apertura alla riproponibilità dell'azione, nonché quella relativa alla sorte degli atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità.
Dis-misure e dis-valori del danno all'ambiente fluviale: un approccio socio-sistemico
2013
Si espone qui la sperimentazione di un metodo di analisi e valutazione del danno ispirato all’approccio sociologico di N. Nuhmann (1990), che definisce l’ambiente per differenza rispetto ai processi comunicativi che informano il sistema sociale e quindi il danno ambientale come difetto della comunicazione tra sub-sistemi. In questa logica la valutazione del risarcimento è stata condotta con riferimento al rapporto verticale tra unità inquinanti e supporto naturale e orizzontale tra i diversi sub-sistemi che comunicano “sull’ambiente”. Il caso studiato riguarda le immissioni di inquinanti in un bacino idrico siciliano da tempo sotto osservazione anche da parte della Comunità Europea a causa …